La Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione del solo frontespizio di una dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico senza errori bloccanti, è valida e non può essere considerata omessa o nulla. Questo è stato chiarito nell’Ordinanza n. 21472/2024.
Il caso riguardava un contribuente che aveva presentato solo il frontespizio del modello Unico 2004, portando l’Agenzia delle Entrate a considerare la dichiarazione nulla e procedere ad accertamento d’ufficio. Tuttavia, la Corte ha affermato che una dichiarazione con solo i dati identificativi del contribuente non è omessa, ma incompleta, e può essere integrata successivamente.
La decisione promuove un approccio pragmatico mirato ad evitare penalizzazioni eccessive per errori formali contribuendo a un sistema fiscale più equo e trasparente che migliora la fiducia dei contribuenti e l’efficienza amministrativa.
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