Secondo la sentenza con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un automobilista di Brescia , per provare lo stato di ebbrezza al volante sono sufficienti le testimonianze degli agenti, l’odore dell’alcol o l’incapacità di chi è alla guida a rispondere alle domande. Questa decisione, riportata dal Messaggero di oggi, stabilisce che per verificare l’ubriachezza bastano elementi “obiettivi e sintomatici”. Di conseguenza, l’alcoltest potrebbe non essere più necessario per accertare che il tasso alcolemico superi il limite di 1.5 consentito per legge.
“L’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada (ossia la guida in stato ebbrezza ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50”, si legge nella sentenza.
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